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Operatori Security & Legittima Difesa

A cura di Fasani Massimo

Come avevo preannunciato nel precedente articolo la materia oggetto di trattazione oggi è una particolare figura giuridica ovvero quella che si definisce come  “scriminante“che talvolta è poco chiara  agli Operatori di Security.

Anzitutto partiamo dal concetto di  “scriminante “  termine giuridico molto specialistico per definire una causa di giustificazione , ovvero   alcune particolari situazioni il cui verificarsi determini la mancata configurazione della fattispecie di reato. In poche parole se ricorrono certi casi non vi è reato

Esse sono ovviamente  stabilite per legge e nello specifico nel Codice Penale

Vista  la nostra tipologia professionale ci dedichiamo alla più nota delle scriminanti la legittima difesa .

Questa causa di giustificazione è prevista dall’art. 52 C.P. che dice  “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa“.

 

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Ma quando la difesa è legittima ??

Per la giurisprudenza vi deve necessariamente essere un’aggressione cui segua  una reazione,  l’aggressione deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. Oggetto dell’attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia e di qualsiasi natura (il codice parla genericamente di “offesa”);
  2. La minaccia al diritto attaccato deve essere “ingiusta”, cioè contraria all’ordinamento giuridico;
  3. Deve sussistere un “pericolo attuale” nel momento stesso quindi, non prima e neppure dopo .

Per quanto riguarda invece la reazione, questa deve essere:

“necessaria” per salvare il diritto minacciato; ma soprattutto “proporzionata” all’offesa.

Perché operi in modo pieno la presunzione di proporzione, è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • Colui che pone in essere la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo;
  • Vi deve essere un pericolo per l’incolumità della persona;
  • La legittima difesa deve essere operata attraverso un’arma o un altro strumento legittimamente detenuto da chi la adopera.

 

Per completezza di informazione ricordo che  l’onere della prova  spetta a chi utilizza  la causa di giustificazione , il quale deve dimostrare che l’altro si trovava illegittimamente nella  proprietà, che metteva  un pericolo  l’incolumità  e che non esistevano mezzi alternativi di difesa.

Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 (“Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio“) è stato aggiunto  che :

« Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma (reato di violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. »

La riforma del 2006 ha dunque introdotto una presunzione assoluta di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione del domicilio e in presenza di un pericolo di aggressione fisica; al domicilio, inoltre, sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche.

Vorrei concludere con una annotazione circa il fatto che la legittima difesa potrebbe non essere riconosciuta in determinati casi, ad esempio qualora  si attacchi con un’arma  un soggetto alle spalle oppure durante la fuga di una persona che abbia commesso aggressione o violazione di domicilio, poiché in tal caso mancherebbe il requisito della proporzionalità e questo è stato rimarcato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 marzo 2011 con la sentenza. 11610

 

A voi cari Internauti le considerazioni del caso

 

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